Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 51)”

Si tratta del nuovo codice di prevenzione incendi, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015.

Il nuovo testo nasce dall’esigenza di semplificare l’enorme corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante un approccio più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Come riportato dal sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.”

Il decreto è composto da 5 articoli ed un allegato: a titolo indicativo l’art. 1 specifica che le nuove norme tecniche di prevenzione incendi approvate “si possono applicare alle attività in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, ovvero ai vigenti criteri tecnici”, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità; l’art. 2 indica le attività, di cui al DPR 151/2011,  a cui si possono applicare e i campi di applicazione. I principali:

– Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

– Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

– Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

– Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.

– Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

– Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti

– Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;

– Officine per la riparazione di:  veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;

– Cementifici con oltre 25 addetti

– Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

– Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

L’allegato è stato suddiviso in 4 sezioni:

G: generalità, contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio

S: strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività

V: regole tecniche verticali,  contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività

M: metodi, descrizione delle metodologie progettuali

Image URI: http://mrg.bz/gkvIS1

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