Decaduto l’Obbligo di Tenuta del Registro Infortuni

Oggi decade l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni. L’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, ha disposto l’abolizione dell’obbligo di tenuta.
Istituito dal D.P.R. 547/1955, il Registro aveva trovato la sua forma definitiva con il D.Lgs. 626/1994; il decreto obbligava il datore di lavoro ad annotare sul registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportassero un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Era obbligatorio per tutte le aziende nelle quali fossero occupati prestatori di lavoro subordinato o soggetti equiparati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (ad esempio: soci lavoratori, tirocinanti, ecc…).
Il Registro Infortuni era uno strumento estremamente utile perché era in grado di fornire più elementi possibili in merito agli eventi infortunistici, indipendentemente dal luogo di accadimento, ai fini di una corretta attività di prevenzione degli stessi.
E’ opportuno precisare che il datore di lavoro potrà dunque evitare di istituire il Registro ma si consiglia di conservare quello esistente: sarà quindi semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni superiori ai tre giorni.
“Il datore di lavoro, che provveda alla trasmissione della denuncia/comunicazione di infortunio per via telematica è, fino al 21 marzo 2016, sollevato dall’onere di invio contestuale del primo certificato medico. L’Inail deve richiederne l’invio al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore (circolare Inail 44/2005).La comunicazione di infortunio a fini statistici per gli eventi con prognosi fino a tre giorni escluso quello dell’evento, non deve essere presentata fino all’entrata in vigore della normativa attuativa del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n.54 del 24 agosto 2004).”
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