Le Responsabilità del Lavoratore

Il portale puntosicuro.it ripropone un interessante saggio di Mariantonietta Martinelli pubblicato il 26 giugno 2014 su Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro.

Storicamente il lavoratore è stato il principalebeneficiario delle norme sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; oggi, con il Decreto Legislativo 81 del 2008 e in particolar modo con l’articolo 20 che più sotto riportiamo, il suo ruolo ha una nuova attribuzione, confermata  anche dalla giurisprudenza. Infatti il lavoratore non viene più considerato soltanto destinatario di norme prevenzionistiche, ma, talvolta, soggetto attivo. Anche l’orientamento delle sentenze ultimamente evidenzia la possibilità di un concorso di cause colpose o di cooperazione colposa a carico del lavoratore.

La rilevanza del concorso di colpa del lavoratore viene valutata anche ai fini dell’azione di regresso dell’istituto assicuratore, per il recupero dell’indennità pagata all’assicurato.

Il saggio di Mariantonietta Martinelli, pubblicato dall’Università di Urbino, evidenzia però che la premessa perché si possa configurare un’inadempienza colposa da parte del lavoratore, quindi una sua diretta responsabilità, sia l’assoluta osservanza degli obblighi soggettivi e oggettivi di prevenzione, formazione e vigilanza da parte del Datore di Lavoro.

La giurisprudenza ravvisa infine una responsabilità esclusiva del lavoratore in caso di dolo o del c.d. comportamento abnorme.

 

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Image URI: http://mrg.bz/kc7mpE

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