Trasmissione Dati Sanitari art. 40
I Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, il Gruppo Tecnico Interregionale di Coordinamento PISLL delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’INAIL, in collaborazione con le organizzazioni scientifiche più rappresentative in materia, la Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) e l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda (ANMA), avviano un percorso di collaborazione e condivisione, con l’obiettivo di semplificare e favorire gli adempimenti di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’Allegato II al D.M. 9 luglio 2012 (Allegato 3B del D. Lgs. n.81/2008).
L’Inail ha predisposto un applicativo web con l’obiettivo di semplificare e standardizzare le operazioni di inserimento dei dati da parte dei medici competenti, come previsto dall’Allegato II del D.M. 9 luglio 2012. Il nuovo sistema operativo sarà accessibile ai medici competenti sul sito inail.it a partire dal 22 maggio p.v.
Considerato che il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all’anno 2012, come previsto dal citato Allegato II del D.M. 9 luglio 2012, è fissato al 30 giugno 2013 e tenuto conto che l’invio di tali dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, e conseguentemente delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni, la sanzione per il medico competente, di cui all’art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 è sospesa per l’intero periodo di sperimentazione.
I datori di lavoro devono comunicare al medico competente il codice Ateco aggiornato e il numero dei lavoratori (maschi e femmine) occupati al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012.
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