L’Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella sua seduta del 17 aprile, ha sancito un Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’accordo si propone di:
- Individuare durata, contenuti minimi e modalità dei corsi;
- Introdurre una verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i corsi, e non più facoltativa;
- Implementare verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- Rafforzare il monitoraggio e il controllo delle attività formative, inclusa la conformità dei soggetti formatori.
Un primo punto di discontinuità rispetto al passato riguarda l’individuazione e la qualificazione dei soggetti formatori, ora suddivisi in formatori istituzionali (Ministeri, INAIL, INL, Università, enti regionali, scuole, CRI, VVF, ecc.), soggetti accreditati (che devono dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza, salvo eccezioni) e altri soggetti (come fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative) insieme all’intenzione di creare un elenco nazionale dei soggetti formatori e delle strutture formative di diretta emanazione.
Uno degli elementi di maggiore innovazione dell’accordo riguarda le modalità di erogazione dei corsi. La disciplina dell’e-learning in particolare viene profondamente aggiornata con indicazioni metodologiche, obblighi documentali, e criteri di verifica specifici. La finalità è garantire pari dignità e qualità formativa rispetto alla didattica frontale.
Altro elemento di forte novità è l’introduzione di una verifica finale obbligatoria e formalizzata per tutti i percorsi formativi, da documentarsi con verbali contenenti data, luogo, risultati, e firma del responsabile. Inoltre, l’accordo prescrive la verifica dell’efficacia della formazione “sul campo”, durante l’attività lavorativa, attraverso strumenti concreti e con l’obiettivo di misurare la reale ricaduta dell’apprendimento sulla sicurezza operativa.
Il nuovo accordo disciplina inoltre in maniera minuziosa i corsi destinati a:
- Lavoratori, preposti e dirigenti;
- Datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione (art. 34);
- Responsabili e addetti SPP (art. 32);
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (art. 98);
- Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011);
- Operatori di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione (art. 73, comma 5).
Per ogni categoria, sono indicati obiettivi, durata, contenuti minimi, requisiti d’accesso e modalità di verifica finale. Tra le innovazioni spicca la distinzione tra formazione generale (credito permanente) e formazione specifica, con una forte personalizzazione basata sulla valutazione dei rischi aziendali.
L’accordo riforma anche il sistema di aggiornamento periodico, fissandone la periodicità (generalmente quinquennale) e la durata minima di 4 ore pratiche, specialmente per attività in ambienti ad alto rischio.
L’accordo prevede infine un rafforzamento dei meccanismi di controllo e monitoraggio:
- Tracciamento delle attività formative;
- Verifica della qualità didattica;
- Obbligo di custodia decennale del fascicolo del corso (documentazione integrale);
- Pieno rispetto del GDPR per il trattamento dei dati formativi.
Potete consultare integralmente l’accordo qui: https://www.statoregioni.it/media/owuphvgy/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf
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