Lavoratori in Smart-Working: salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (art. 11)

La Legge 34/2026 interviene sul d.lgs. 81/2008, in particolare in merito al tema della sicurezza sul lavoro per coloro che svolgono attività lavorativa in modalità agile.

La novità riguarda l’introduzione all’interno dell’art. 3 del d.lgs. 81/2008 del nuovo comma 7-bis, che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in merito ai rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del lavoro in modalità agile.

Tramite la consegna dell’informativa, dunque, il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di sicurezza (in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali) che sussistono nei casi in cui gli ambienti di lavoro non rientrino nella disponibilità giuridica del datore stesso e quindi quando il lavoratore svolga attività in modalità agile.

Resta fermo l’obbligo da parte del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Inoltre, lo stesso articolo 11 interviene aggiornando l’art. 55 del d.lgs. 81/2008 e introducendo misure sanzionatorie in caso di mancato ottemperamento dell’obbligo di consegna dell’informativa.

Si segnala che già nella disciplina normativa del lavoro agile, ed in particolare all’art. 22 della Legge 81/2017, era previsto uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro, nel garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, di consegnare con cadenza almeno annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi, tanto generali quanto specifici, connessi alle peculiari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

L’art. 11, pertanto, non introduce un nuovo obbligo, ma inserisce l’obbligo già esistente all’interno della disciplina prevenzionistica, ponendo specifica attenzione ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali. Inoltre, un altro punto fondamentale è la necessaria cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione.

In tal senso il lavoratore che svolge attività lavorativa in modalità agile non è un soggetto passivo, ma deve collaborare al rispetto delle regole, utilizzando correttamente i propri strumenti di lavoro e attenendosi alle istruzioni ricevute in materia di sicurezza.

I datori di lavoro non devono dimenticare che oltre all’informativa in oggetto, è obbligatorio stipulare con il lavoratore un accordo individuale di lavoro agile (art. 19 Legge 81/2017), che è preferibile contenga l’obbligo del rispetto delle norme in materia di sicurezza.

In tal senso un altro strumento utile per il datore di lavoro è l’utilizzo di autodichiarazioni (per esempio sulla conformità della postazione di lavoro) e check list compilate e firmate: infatti, si ritiene che possano dimostrare la cooperazione richiesta e la vigilanza ragionevole del datore di lavoro. Infine, la novità di rilievo è l’introduzione del regime sanzionatorio, prima non esistente, che rafforza la previsione dell’obbligo. In caso di mancata ottemperanza è, infatti, previsto: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €.