E’ stato pubblicato l’Accordo Unico Stato Regioni: è ufficiale
È stato pubblicato l’Accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio. L’Accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’intesa riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Qui di seguito le principali novità e modifiche introdotte:
Formazione per i datori di lavoro
La più significativa novità introdotta dall’Accordo, istituisce la formazione obbligatoria per i datori di lavoro che richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
Formazione per i preposti alla sicurezza
Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale con durata minima di 6 ore.
Esclusa l’opzione e-learning.
Formazione per i dirigenti
L’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
Sicurezza negli ambienti confinati
Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici
L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:
• macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
• caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
• carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il presente accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 maggio 2025.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
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